L’aliquota per questo Comune è determinata per l’anno in corso (deliberazione di C.C. n. 10 del 17/02/2011) nella misura del 5 per mille per i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili e nella misura del 4 per mille applicabile ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno nella costruzione e nell’alienazione di beni immobili l’oggetto esclusivo o prevalente dell’attività (tale aliquota può essere applicata per tre anni dalla data di fine lavori).
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 93/2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. 504/92 fissata, per l’anno 2011, nella misura di € 139,44 annui. Ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, cantine e simili), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente a due unità.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 504/92, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento:
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purché il parente in questione vi
abbia stabilito la propria residenza;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (Istituti Autonomi per le Case Popolari);
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate (non dà diritto all’esenzione di
cui al D. L. 93/2008);
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non la stessa non risulti locata (non dà diritto all’esenzione di cui al D. L. 93/2008).
L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale).
Si ricorda che con deliberazione di C.C. n. 63 del 15/11/2006, efficace dal 01/01/2007, è stata adottata la tabella dei valori medi di riferimento delle aree fabbricabili come individuate dalla Variante n. 30 al P.R.G.C.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini, intestati a Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.a. - Pordenone – Via A. Vespucci 1 – 33170 Pordenone, sul C/C/P n. 88701529 o attraverso i modelli F24 opportunamente compilati con i relativi codici di versamento.
L’importo deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi.
Il versamento non è dovuto se l’imposta annua è inferiore a € 17,00.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune – tel. 0434/616717 – e-mail: tributi@comune.brugnera.pn.it
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL TRIBUTO
f.to dott. Leonardo Mascarin
| Allegato | Descrizione |
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Regolamento per la disciplina dell’imposta Comunale sugli Immobili |
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Tabella valori medi aree fabbricabili dal 01/01/2007 - delibera CC 63/2003 |
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