Sezione relativa a TELEFONO E POSTA ELETTRONICA , come indicato dall'art. 13, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni Comma 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
Lettera d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.